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Fonti sul Bassomedioevo Fabrianese
a cura del Prof.
Francesco Pirani
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Il comune e la giurisdizione dello Stato della
Chiesa
1287 febbraio 8, Fabriano, nel palazzo comunale
Articoli inquisitori relativi ad una controversia insorta fra il comune
di Fabriano e il rettore della Marca di Ancona sull’autonomia
giurisdizionale rivendicata dal primo.
Originale:
Archivio storico comunale di Fabriano, Rivendicazioni di beni della
comunità, vol. II.
Edizioni:
W. Hagemann, Fabriano im
Kampf zwischen Kaisertum und Papsttum bis 1272 (II), “Quellen und
Forschungen aus italienischen Archiven und Biblioteken”, XXXII (1942),
doc. VIII, pp. 81-109.
1.
Di fronte a voi, Federico di Ypèrs, rettore della Marca di
Ancona, il sindaco del comune Morico di Bulgaruccio, a nome del comune,
intende dimostrare e sostenere in difesa del comune di Fabriano e della
sua giurisdizione contro maestro Pietro di Bonifazio, procuratore
generale della curia rettorale, che il comune di Fabriano e i podestà e
i rettori che vi furono in passato in questa terra vennero
investiti della funzione di rettori, giudicando le cause di primo grado
sia civile che criminali (merum et mixtum imperium) insorte fra
gli uomini del castello e del suo territorio e che punirono i colpevoli,
quando la pena lo esigeva, anche con la morte per decapitazione, per
impiccagione, per rogo, tagliando le membra e accecando i colpevoli. Il
sindaco intende dimostrare che i rettori amministravano così la
giustizia a Fabriano e nel suo territorio da 100 anni e più, da tanto
tempo di cui non resta neppure la memoria, e che ancora oggi esercitano
tale potestà di giudizio.
2.
Parimenti che il comune esercita tale giurisdizione e che i
rettori e i podestà era attribuita così come lo è oggi la competenza di
esaminare le cause giudiziarie, di pronunciare le sentenze, di comminare
pene, quali la condanna capitale, il taglio delle membra, il rogo per i
colpevoli.
3.
Parimenti che il comune promulgò propri ordinamenti e statuti, i
quali vennero resi pubblici e fatti conoscere nei luoghi pubblici del
castello.
4.
Parimenti che il comune e i suoi ufficiali esercitarono le
competenze sopra descritte con la consapevolezza e l’approvazione dei
rettori della Chiesa nella Marca, i quali confermarono le sentenze
emesse dai podestà e dagli ufficiali comunali nelle cause civili e
criminali.
5.
Parimenti che il comune e i suoi ufficiali esercitarono le
competenze sopra descritte sulla base i privilegi e diplomi concessi al
comuni dagli imperatori romani e dei sommi pontefici e dai loro legati,
soprattutto cardinali e che il comune ricevette la giurisdizione sia dai
privilegi e diplomi ricevuti che dalla consuetudine.
6.
Parimenti che tutte queste cose sono di note e manifeste in tutta
la provincia della Marca e che non possono essere disconosciute,
soprattutto a Fabriano
Parimenti che la fama di tutte queste cose è manifesta a tutti.
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