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Fonti sul Bassomedioevo Fabrianese

a cura del Prof. Francesco Pirani


 

  1. Il valore fondativo dello Statuto Comunale

 

Il proemio e la prima rubrica degli Statuti comunali del 1415.

 

Originale: Archivio storico comunale di Fabriano, Sezione cancelleria, Statuti, 2, cc. 7v-8r.

Edizioni: Lo statuto comunale di Fabriano (1415), a cura di G. Avarucci e U. Paoli, Fabriano 1999, pp. 32-34.

 

A lode, onore e gloria della santa Trinità e della Beata Vergine Maria, degli apostoli Pietro e Paolo, di S. Giovanni Batista, profeta e annunciatore della venuta del nostro Signore Gesù Cristo e di San Venanzo, protettore nella patria celeste del comune e degli uomini della ‘terra’ di Fabriano, ad onore, magnificenza ed esaltazione e conservazione della fortunata condizione del magnifico signore Tommaso Chiavelli[1], vicario in temporalibus per la santa Chiesa romana della ‘terra’ di Fabriano e del suo distretto, governatore generale, e dei suoi figli, e per la pacifica e tranquilla condizione della ‘terra’ di Fabriano. Questi sono gli statuti e gli ordinamenti della ‘terra’ di Fabriano, tratti dagli antichi statuti e ordinamenti comunali, riscritti e redatti in pubblica forma su ordine  volontà del magnifico signore Tommaso Chiavelli nell’anno M IIIIc XV.

 

I.     Sulla carica, l’elezione e il giuramento del podestà e dei suoi ufficiali.

Poiché la decisione del legislatore ha stabilito che giova molto alle città disporre del diritto e delle leggi, solo se vi è qualcuno capace di amministrale, stabiliamo e ordiniamo pertanto che ogni sei mesi si elegga un podestà o viciario della ‘terra’ di Fabriano. Questi deve condurre con sé, come risulta dal testo di conferimento della sua elezione, giudici, ufficiali, notai, personale di servizio (domicelli atque famuli) e cavalli. E per sé e per tali ufficiali riceverà lo stipendio nella quantità di denaro e nelle modalità stabilite nel testo di conferimento della sua elezione. Il podestà e i suoi ufficiali all’inizio del loro mandato dovranno giurare personalmente, tenendo in mano le Sacre Scritture, di fronte al magnifico signore Tommaso Chiavelli[2] o del cancelliere della ‘terra’, in rappresentanza del comune e degli uomini della ‘terra’ di Fabriano, di accettare l’incarico e di esercitarlo secondo la legge. E si impegnerà a governare gli uomini della ‘terra’ di Fabriano in modo equo e garantendo la pace, e ad amministrare la giustizia tanto nei confronti dei nobili che dei popolani (maiores et minores), in modo conforme agli statuti della ‘terra’. Difenderà nei beni e nella persona le vedove, gli orfani, gli adolescenti e i poveri e li aiuterà, senza ovviamente recare pregiudizio a terzi. Manterrà e conserverà le arti e gli artigiani, in modo conforme agli statuti della ‘terra’. Osserverà, nei casi non contemplati dallo statuto comunale, il diritto comune, il diritto canonico e le buone consuetudini (laudabiles consuetudines)della ‘terra’. […] Cercherà di mantenere e accrescere per quanto possibile i privilegi, i diritti e la giurisdizione del comune. Osserverà gli statuti e le deliberazioni fatte in passato e per il futuro dal magnifico signore Tommaso Chiavelli[3]. Risiederà continuativamente con i suoi ufficiali a Fabriano […] e alla fine del mandato resterà ancora nella città per l’esame del sindacato il tempo stabilito nel testo di conferimento della sua elezione.


 

[1] Tommaso Chiavelli eraso probabilmente subito dopo l’eccidio della famiglia Chiavelli, avvenuto il 26 maggio 1435 [Nota dell’Edizione cit.]

[2] Tommaso Chiavelli depennato e sostituito nell’interlinea con illustre Francesco Sforza [Nota dell’Edizione cit.]

[3] Nell’interlinea è stato aggiunto illustre Francesco Sforza [Nota dell’Edizione cit.]

 


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