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Fonti sul Bassomedioevo Fabrianese
a cura del Prof.
Francesco Pirani
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Il valore fondativo dello Statuto Comunale
Il proemio e la prima rubrica degli Statuti comunali del 1415.
Originale: Archivio storico comunale di Fabriano, Sezione cancelleria,
Statuti, 2, cc. 7v-8r.
Edizioni: Lo statuto comunale di Fabriano (1415),
a cura di G. Avarucci e U. Paoli, Fabriano 1999, pp. 32-34.
A lode, onore e gloria della santa Trinità e della Beata Vergine Maria,
degli apostoli Pietro e Paolo, di S. Giovanni Batista, profeta e
annunciatore della venuta del nostro Signore Gesù Cristo e di San
Venanzo, protettore nella patria celeste del comune e degli uomini della
‘terra’ di Fabriano, ad onore, magnificenza ed esaltazione e
conservazione della fortunata condizione del magnifico signore Tommaso
Chiavelli,
vicario in temporalibus per la santa Chiesa romana della ‘terra’
di Fabriano e del suo distretto, governatore generale, e dei suoi figli,
e per la pacifica e tranquilla condizione della ‘terra’ di Fabriano.
Questi sono gli statuti e gli ordinamenti della ‘terra’ di Fabriano,
tratti dagli antichi statuti e ordinamenti comunali, riscritti e redatti
in pubblica forma su ordine volontà del magnifico signore Tommaso
Chiavelli nell’anno M IIIIc
XV.
I.
Sulla carica, l’elezione e il giuramento del podestà e dei suoi
ufficiali.
Poiché la decisione del legislatore ha stabilito che giova molto alle
città disporre del diritto e delle leggi, solo se vi è qualcuno capace
di amministrale, stabiliamo e ordiniamo pertanto che ogni sei mesi si
elegga un podestà o viciario della ‘terra’ di Fabriano. Questi deve
condurre con sé, come risulta dal testo di conferimento della sua
elezione, giudici, ufficiali, notai, personale di servizio (domicelli
atque famuli) e cavalli. E per sé e per tali ufficiali riceverà lo
stipendio nella quantità di denaro e nelle modalità stabilite nel testo
di conferimento della sua elezione. Il podestà e i suoi ufficiali
all’inizio del loro mandato dovranno giurare personalmente, tenendo in
mano le Sacre Scritture, di fronte al magnifico signore Tommaso
Chiavelli
o del cancelliere della ‘terra’, in rappresentanza del comune e degli
uomini della ‘terra’ di Fabriano, di accettare l’incarico e di
esercitarlo secondo la legge. E si impegnerà a governare gli uomini
della ‘terra’ di Fabriano in modo equo e garantendo la pace, e ad
amministrare la giustizia tanto nei confronti dei nobili che dei
popolani (maiores et minores), in modo conforme agli statuti
della ‘terra’. Difenderà nei beni e nella persona le vedove, gli orfani,
gli adolescenti e i poveri e li aiuterà, senza ovviamente recare
pregiudizio a terzi. Manterrà e conserverà le arti e gli artigiani, in
modo conforme agli statuti della ‘terra’. Osserverà, nei casi non
contemplati dallo statuto comunale, il diritto comune, il diritto
canonico e le buone consuetudini (laudabiles consuetudines)della
‘terra’. […] Cercherà di mantenere e accrescere per quanto possibile i
privilegi, i diritti e la giurisdizione del comune. Osserverà gli
statuti e le deliberazioni fatte in passato e per il futuro dal
magnifico signore Tommaso Chiavelli.
Risiederà continuativamente con i suoi ufficiali a Fabriano […] e alla
fine del mandato resterà ancora nella città per l’esame del sindacato il
tempo stabilito nel testo di conferimento della sua elezione.
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